Eve ti ja citiram presudata , i sam da vidis so ima dadeno Telekom Italija vo vrska so Juve...
Glavniot izvadok od presudata:
...Se le comunicazioni tra loro vi sono state ( la circostanza è pacifica) e se lo stesso Moggi si è dato carico di fornire (almeno a Bergamo) il telefonino ed ha provveduto a ricaricarlo a sue spese, è consentito dedurne che l'oggetto delle conversazioni (non essendo state prospettate altre ipotesi plausibili da parte degli incolpati) non dovesse essere del tutto lecito. (..) Il rapporto tra i due rappresentanti della Juventus e i due designatori è caratterizzato poi da un elemento, sicuramente deprecabile qual è quello relativo al conseguimento di utilità economiche da parte dei due designatori, consistenti in regali (v. telefonata del 2 dicembre 2004 prog. 5542 tra Moggi e la moglie), anche se di essi non è possibile verificare l'entità, e nell'ottenimento di sconti di notevole importo per l'acquisto di autovetture del gruppo FIAT, per quanto riguarda Pairetto...
uventus-Udinese: ...La Commissione ritiene ragionevole presumere che l'episodio sopra descritto, riferibile alla partita Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005 (oggetto di un successivo capo di incolpazione), non sia isolato; la naturalezza con la quale si svolge il colloquio tra Bergamo e Moggi, il fatto che sia stato il primo a chiamare il secondo, l'ora notturna in cui è avvenuta la chiamata, ed il successivo colloquio di Bergamo con la F., dal quale si rileva che la trattativa sulle designazioni, fa parte di una consuetudine, nota anche a quest'ultima tanto da non meravigliarla, sono tutti elementi che consentono di affermare con tranquillità che la condotta del Moggi, resa manifesta dalle intercettazioni, si inserisce in una abitualità della condotta...
Juventus-Lazio:
...la sera del 2 dicembre 2004 Moggi aveva incontrato a cena Bergamo, Pairetto e Giraudo, e poiché collega a questo incontro la sopra ricordata telefonata del 3 dicembre 2004 (prog. 8771), lascia intendere, se pure non esplicitamente, che la conoscenza dei nomi degli assistenti da parte del Moggi, anteriormente alla loro designazione ufficiale, dipendeva da un precedente accordo. La commissione ritiene che la condotta ascritta al Moggi vada qualificata come contraria ai principi di correttezza e lealtà sportiva, come del resto altre volte ha prospettato la Procura in questo stesso procedimento (v. partita Juventus - Udinese del 13 febbraio 2005, in questo stesso capo di incolpazione e partita Milan – Chievo del 20 aprile 2005, nel capo di incolpazione relativo a Galliani, Meani e Mazzei); poiché l'interferenza nelle designazione è una delle plurime condotte attraverso le quali Moggi ha realizzato l'illecito descritto nel primo capo di incolpazione, la commissione, riconosciuta la sussistenza della violazione dell'art. 1, c. 1, C.G.S., ne dichiara l'assorbimento nell'illecito del quale Moggi è stato già ritenuto responsabile... –
Vrz ova e suden Juventus... ako imas problem so prevodot samo kazi...